Art. 16.

      1. All'articolo 316 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «Il minore capace di discernimento può compiere personalmente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Si tiene conto a tale fine dell'età, del grado di maturità del minore e della natura dell'atto da compiere».